Contratto di subfornitura: più certezze, meno contenzioso

Nuova giovinezza per il il contratto di subfornitura, da sempre promosso da associazioni di categoria e Camera di commercio, ma negli ultimi anni entrato in un cono d’ombra. Ora, dopo i chiarimenti contenuti nella circolare del 1° marzo (2/E) dell’Agenzia delle entrate in materia di responsabilità solidale, il tema contratto di subfornitura ritorna di stretta attualità.
La circolare dell’Agenzia delle entrate infatti precisa due cose importanti: primo, che la normativa sulla responsabilità solidale si applica ai contratti di appalto di tutti i settori e non solo dell’edilizia; secondo, che fra le tipologie di contratto escluse dal regime della responsabilità solidale vi è (assieme ai contratti d’opera, di trasporto e interni a rapporti consortili) la subfornitura.
“Il contratto di subfornitura, fortemente voluto dalle associazioni artigiane fin dalla fine degli anni novanta, è sicuramente uno strumento che permette una maggiore chiarezza nelle relazioni tra committenti e terzisti – dichiara Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato – Il fatto che la regolamentazione della cosiddetta ‘responsabilità solidale’, che comunque rafforza il concetto di omogeneità dei destini tra committenti e terzisti, rilanci l’utilizzo dello strumento contrattuale non può che far bene a chi opera nel distretto”.
In altre parole, se una relazione fra aziende è regolata da un contratto scritto di subfornitura (ovviamente quando si configuri effettivamente questo tipo di relazione) non vi è responsabilità fiscale solidale del committente verso il subfornitore; e, nella stessa logica, non vi sono nemmeno sanzioni nel caso in cui il committente paghi il subfornitore senza che questi abbia attestato il versamento di Iva e ritenute. Da ciò deriva che le aziende sono sollevate da adempimenti gravosi nello svolgimento della loro attività, sulla scia di quanto la stessa Agenzia delle entrate aveva già chiarito con un’altra circolare (la 40/E dell’ottobre scorso): in quest’ultima infatti veniva introdotta la possibilità per l’appaltatore (o subappaltatore) di autocertificare la propria regolarità fiscale, rispetto alla necessità di presentare un’asseverazione prodotta da un professionista o da un Caf.
“Questa ulteriore circolare contribuisce a circoscrivere l’ambito di applicazione della responsabilità solidale, consentendo di uscire dai molti dubbi che, a ragione o a torto, sussistevano fin dal 2003, anno di entrata in vigore della relativa legge. – osserva il presidente dell’Unione Industriale Pratese Andrea Cavicchi – Il contratto di subfornitura ha tuttavia una sua piena opportunità di utilizzo indipendentemente  dalla responsabilità solidale. Non a caso nel 2001, quando di responsabilità solidale non si parlava affatto,l’Unione concorse attivamente, assieme alle associazioni artigiane, alla redazione del modello di contratto di subfornitura per il tessile promosso dalla Camera di commercio di Prato. Un modello che mantiene la sua piena validità e che consente relazioni fra le imprese all’insegna di una maggior qualità, trasparenza e certezza. Responsabilità solidale e contratto scritto di subfornitura vanno, ciascuno a suo modo e con i propri pro e contro, nella stessa positiva direzione: quella della linearità dei rapporti fra imprese”.  
“La nostra associazione insieme alle altre – chiude Anselmo Potenza, presidente CNA Prato – ha sostenuto fin dall’inizio l’adozione del contratto come strumento necessario per definire e regolare in piena trasparenza i rapporti all’interno della filiera tessile. Abbiamo partecipato ai lavori presso la Camera di Commercio ma, soprattutto, abbiamo sempre invitato i nostri associati ad utilizzare questo strumento di lavoro. Purtroppo in questi anni l’utilizzo all’interno del distretto è sempre stato marginale, invito pertanto le imprese a cogliere anche i vantaggi della recente circolare dell’Agenzia delle Entrate per diffondere l’uso del contratto”.

27/5/2013

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